>
logo senza fondo

Per ulteriori informazioni:

logo no fondo

Wildlife Hunting School

Mail: info@scuolafaunisticavenatoria.it

Telefono:3331697875

Collabora con scuola faunistica venatoria:

download

Blog Article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Legge regionale del Veneto n. 50 del 1993

2021-03-15 09:29

Collodet Rudy

Corsi Licenza di Caccia, Corsi di Licenza di Caccia, #caccia, #fauna, #scuolafaunisticavenatoria, #corsifaunistici, #faunaselvatica, #cacciapassione,

Legge regionale del Veneto n. 50 del 1993

16 marzo 2021 Lezione di scuola argomento della serata, legge regionale del veneto n. 50 del 1993.

 

 

 

16 marzo 2021 Lezione di scuola argomento della serata, legge regionale del veneto n. 50 del 1993.

 

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (B.U. 10 dicembre 1993, n. 104) SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. La Regione del Veneto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole. 2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all’adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull’ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore. 3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell’allegato 1 delle citate direttive. >>> Inizio Pagina >> Inizio Pagina >> Inizio Pagina <<< Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento 1. A norma dell’articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell’INFS, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l’INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall’INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l’autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento. 4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all’attività venatoria. 5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l’INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall’INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992. 6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima. 7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa. 9. È vietato l’uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6. 10. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all’INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l’Istituto. 11. È fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica. 12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull’applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

image-39-1615800191.jpg

Art. 5 Soccorso della fauna selvatica in difficoltà 1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari. 2. Al fine di dare attuazione al comma 6 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992, le Province possono stipulare convenzioni con gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per operazioni di soccorso di animali in difficoltà. In caso di animali feriti, possono stipulare, sentito l’INFS, convenzioni con istituti scientifici, associazioni protezionistiche e venatorie, finalizzate alla cura degli animali stessi, alla loro temporanea detenzione e successiva liberazione e/o destinazione. >>> Inizio Pagina >> Inizio Pagina >> Inizio Pagina <<< Art. 8 Pianificazione faunistico-venatoria regionale 1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d’alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all’articolo 9 e determina i criteri per l’individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell’articolo 16 della legge n. 157/1992. 3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico- venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all’istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l’autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali. 5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare: a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia; b) l’indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992; c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi; d) criteri e modalità per l’utilizzazione del fondo di cui all’articolo 28; e) la disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992; f) i criteri per l’assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell’utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia. 6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo. 7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 15 della legge n. 157/1992.

photo2021-01-1322-50-244-1615800241.jpg
photo2021-01-2013-38-03-1615800255.jpg

Collabora con scuola faunistica venatoria:

untitled
logonuovo
my-shop-logo-1433662883
banner.jpeg
banner-weidmannsheil_2(2)

© 2020 Scuola Faunistica Venatoria - P.IVA 05137430269 - Tutti i diritti riservati.