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Lezione per abilitazione zona alpi Belluno

2021-03-16 08:38

Collodet Rudy

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Lezione per abilitazione zona alpi Belluno

17 Marzo 2021 ore 21:00 su piattaforma zoom, lezione per corso zona alpi provincia di Belluno, spiegazione del regolamento di caccia.

 

17 Marzo 2021 ore 21:00 su piattaforma zoom, lezione per corso zona alpi provincia di Belluno, spiegazione del regolamento di caccia.

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA
NELLE RISERVE ALPINE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Parte amministrativa
ART.1 - COMPRENSORI ALPINI
I. Il territorio della provincia di Belluno destinato alla pianificazione faunistico-venatoria ed individuato
secondo i criteri di cui all'art. 8 comma I e art. 23 comma II della L.R. n. 50/93 è ripartito in Comprensori
alpini.
II. I Comprensori alpini sono individuati dal Piano faunistico venatorio provinciale.
III. Ogni Comprensorio alpino è costituito in Riserva alpina di caccia secondo gli usi e le consuetudini della
provincia di Belluno.
IV. Il territorio della Riserva coincide di norma con quello comunale, salvo quanto stabilito dal Piano
faunistico-venatorio provinciale.
V. Le Riserve tra loro confinanti possono sottoporre al Presidente della Provincia richiesta di consorziarsi
con deliberazione adottata dalle rispettive assemblee a maggioranza assoluta dei componenti.
VI. Il Presidente della Provincia decide entro sessanta giorni dal ricevimento.
VII. Le norme concernenti la disciplina delle Riserve di cui al presente regolamento si applicano anche ai
consorzi di Riserve.
ART. 2 - RISERVE ALPINE DI CACCIA
I. La Riserva alpina di caccia è una associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro, tra i cacciatori che ottengono l'iscrizione al corrispondente
Comprensorio alpino ai sensi dell'art. 23 della della L.R. n. 50/93 e delle norme del presente regolamento.
II. La Riserva attua, nel quadro della pianificazione regionale e provinciale, la programmazione
dell'esercizio venatorio e la gestione della fauna selvatica nell'ambito del corrispondente Comprensorio.
III. In particolare la Riserva:
a) provvede alla ammissione ed iscrizione dei cacciatori soci ed alla tenuta del relativo registro;
b) attua la gestione tecnica ed amministrativa del Comprensorio alpino;
c) rilascia i permessi d'ospite;
d) collabora con il Corpo di Polizia provinciale ed il Distretto venatorio alla attuazione dei censimenti della
fauna selvatica;
e) fissa i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalla legge, dal
regolamento provinciale e dal calendario venatorio provinciale, anche approvando restrizioni a quest'ultimo;
f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare
cinofile;
g) promuove e realizza interventi di ripristino ambientale e di miglioramento degli habitat della fauna
selvatica;
h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento e di reintroduzione della fauna selvatica autoctona
secondo le indicazioni del Piano faunistico venatorio provinciale;
i) concorre, anche con propri agenti, alla vigilanza venatoria;
l) controlla l’attività dei soci della Riserva, adottando i relativi provvedimenti disciplinari, salvo delega
dell'esercizio del potere disciplinare alla Provincia;
m) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla conservazione della tipica fauna alpina ed alla gestione
corretta del prelievo venatorio;
n) cura la tabellazione del territorio della Riserva ex art. 24, comma VIII, L. R. n. 50/93 con la
collaborazione della Provincia;
o) esprime parere in merito alla istituzione nell'ambito del Comprensorio di competenza, delle strutture di
iniziativa privata di cui agli artt. 29, 30, 31 della L.R. n. 50/93;
p) collabora per l’assistenza alla fauna selvatica.
IV. Nella attuazione dei compiti previsti dal precedente comma la Riserva può avvalersi anche di personale
dipendente o convenzionato.
V. L'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta può istituire, d'intesa con la Provincia, aree di divieto di
caccia anche per singola specie della durata minima di due anni.
Qualora dette aree siano istituite per una durata di almeno cinque anni e con divieto generale di caccia a
tutte le specie, la loro superficie viene dedotta da quella utile alla caccia, ai sensi del seguente art. 7
comma
II. Alla scadenza la stessa superficie viene riportata in incremento.
VI. L'Assemblea dei soci, a maggioranza relativa, può approvare inoltre un regolamento interno,
limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria la cui violazione potrà essere punita con sanzioni
disciplinari.
ART. 2 bis. - RESTRIZIONI DI RISERVA
I. Fermo restando le competenze dell'Assemblea in ordine alla pianificazione dei prelievi, ai sensi dell'art.
12,
il Comitato direttivo della Riserva può apportare annualmente restrizioni al Calendario venatorio provinciale,
limitatamente ai seguenti argomenti elencati nel modello predisposto dalla Provincia:
1) Periodi e/o giornate e/o orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, anche per singola specie
2) capi in piano di abbattimento;
3) carniere massimo giornaliero;
4) carniere massimo stagionale;
5) zone precluse alla caccia, anche per singola specie;
6) impiego dei cani;
7) criteri e modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio (artt. 5 e 7 r.p.);
8) caccia differenziata (art. 13 r.p.);
9) obbligo di denuncia dello sparo dei colpi a palla.
II. Le restrizioni devono pervenire alla Provincia, comprensive del verbale di approvazione, entro il termine
stabilito dal Calendario venatorio e si intendono approvate decorsi 7 giorni, salvo diversa comunicazione.
III. Le restrizioni accolte dalla Provincia integrano il calendario venatorio provinciale e la loro violazione
comporta l'applicazione della sanzione prevista per la violazione dello stesso.
ART. 3 - STATUTO DELLA RISERVA ALPINA
I. Ciascuna Riserva adotta il proprio statuto sulla base dello statuto tipo di cui all'allegato A) del presente
regolamento.
II. Lo statuto e le eventuali modifiche sono approvati dall'Assemblea dei soci della Riserva con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci componenti ed è approvato dal Presidente della Provincia
nei successivi 60 giorni.
III. Decorso tale termine, in difetto di altre determinazioni, lo statuto s'intende senz'altro approvato.
IV. La Riserva, recepisce nello statuto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito dell’entrata in
vigore di nuove disposizioni normative mediante presa d'atto in Assemblea.
V. Sono Organi della Riserva:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
VI. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente regolamento e tenuto conto delle
consuetudini locali, stabilisce le norme per l'organizzazione dell'associazione, determinando le attribuzioni
dei vari organi, le norme di funzionamento, l'eventuale organizzazione degli uffici e del personale, i doveri
ed i diritti dei soci.
VII. Il Comitato direttivo di Riserva, nominato dal Presidente della Provincia, è composto, incluso il
Presidente, da non meno di tre e non più di undici cacciatori, eletti fra i soci della Riserva ed è integrato da
un rappresentante delle Associazioni ambientaliste, da un rappresentante delle Associazioni agricole e da
un rappresentante degli Enti locali interessati.
VIII. Per le Associazioni ambientaliste ed agricole e per il rappresentante degli Enti locali o delle Regole è
previsto oltre al membro effettivo un supplente che può partecipare alle sedute del Comitato, anche in
presenza del membro effettivo, senza diritto di parola e di voto.
ART. 4 - DISTRETTO VENATORIO
I. Il Distretto venatorio, il cui ambito territoriale è determinato dall’Amministrazione provinciale, è costituito
dall’Assemblea dei Presidenti delle Riserve che vi fanno parte.
II. I Distretti venatori svolgono, in particolare:
- attività consultiva e propositiva nelle materie concernenti la programmazione faunistico-venatoria, i
Regolamenti provinciali, il Calendario venatorio provinciale ed il relativo Disciplinare tecnico;
- l’organizzazione delle valutazioni dei trofei e l’insediamento della Commissione di valutazione;
- l’organizzazione della mostra dei trofei;
- il coordinamento dei censimenti degli ungulati e dei galliformi;
- il coordinamento delle attività propositive delle Riserve interessate inerenti tutti gli aspetti gestionali legati
all'esercizio venatorio ed eventuali altre funzioni delegate dalle stesse.
III. Sono Organi del Distretto:
a) l’Assemblea dei Presidenti di Riserva;
b) il Presidente;
IV. L’Assemblea viene riunita su iniziativa del Presidente del Distretto, dell’Amministrazione provinciale o di
almeno un terzo dei componenti della stessa e le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei
presenti.
V. Il Presidente del Distretto è eletto ogni 5 anni tra i Presidenti delle Riserve che vi fanno parte, a
maggioranza assoluta. Lo stesso decade qualora venga meno la sua qualifica di Presidente di Riserva,
ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta.
Con votazione unanime, a scrutinio segreto, può essere eletto Presidente di Distretto anche persona
diversa da un Presidente di Riserva.
VI. Il funzionamento e l’organizzazione interna del Distretto venatorio sono stabiliti con apposito
Regolamento approvato dalla maggioranza dei Presidenti di Riserva che vi fanno parte. Il Regolamento è
trasmesso alla Provincia ed è approvato decorsi 30 giorni, salvo diversa disposizione.
ART. 5 - CONFERENZA DEI DISTRETTI VENATORI
I. La Conferenza dei Distretti venatori è costituita dai Presidenti di Distretto.
II. Raccoglie e coordina le proposte dei Distretti e funge da Organo di raccordo tra i Distretti e nei confronti
dell’Amministrazione provinciale.
III. La Conferenza dei Distretti è presieduta da un Coordinatore, eletto ogni 5 anni tra i Presidenti dei
Distretti venatori, a maggioranza assoluta. Il Coordinatore decade in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia, votata a maggioranza assoluta, ovvero qualora venga meno la sua qualifica di Presidente di
Distretto.
IV. La Conferenza viene riunita per iniziativa del Coordinatore dei Distretti, dell’Amministrazione provinciale
o di almeno un terzo dei componenti della stessa.
ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
I. L'esercizio dell'attività venatoria nel territorio delle Riserve è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti
negli artt. 14 e 15 della L.R. n. 50/93 e all'iscrizione nella Riserva.
II. Sono inoltre ammessi ad esercitare la caccia nel territorio della Riserva i cacciatori muniti di permesso
d'ospite rilasciato dalla Riserva.
III. L'esercizio dell'attività venatoria in Riserva è disciplinato dalla L. n. 157/92, dalla L.R. n. 50/93,
dall'apposito regolamento provinciale, dal calendario venatorio, dallo statuto e dalle restrizioni al calendario
venatorio provinciale approvate dalla Riserva.
ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO ALLA RISERVA ALPINA
I. I titolari di licenza di caccia, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 15 comma V L.R.
n.50/93 presso l'Amministrazione provinciale di Belluno, possono essere soci di una sola delle Riserve o
Consorzio di Riserve istituiti ai sensi dei precedenti articoli.
I bis Per il mantenimento dell'iscrizione alla riserva è necessario, oltre a quanto previsto dall'art. 11 comma
IV, il possesso della licenza di porto di fucile. Durante il periodo di sospensione della licenza di porto di
fucile, stabilito dalla competente Autorità, il socio mantiene la qualifica, con obbligo di versare la quota
associativa annuale. Alla scadenza del porto di fucile il cacciatore, per mantenere l'iscrizione alla riserva,
deve presentare domanda di rinnovo alla competente Autorità non oltre i tre mesi successivi, dandone
comunicazione alla Riserva.
II. L'indice di densità massima ha validità cinque anni e può essere modificato dall'Amministrazione
provinciale, sentite la Riserva o le Riserve interessate, per consistenti variazioni della superficie utile alla
caccia.
III. L'accesso alla Riserva è consentito nei limiti della disponibilità di posti stabiliti in base all'indice di
densità massima fissato dal Piano faunistico provinciale o dalle eventuali deroghe deliberate ai sensi
dell'art. 24 comma VI della L.R. n. 50/93.
IV. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato direttivo della Riserva stabilisce il numero di soci da
ammettere, o complessivi della Riserva, per la stagione venatoria successiva con i limiti indicati nei commi
precedenti; stabilisce inoltre, con il medesimo provvedimento, i criteri inerenti le priorità per l’ammissione
dei soci in deroga.
V. L’ammissione alla Riserva viene deliberata nel rispetto delle seguenti priorità:
a) avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa nel territorio della
Riserva da almeno 10 anni;
b) avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza nel territorio della Riserva ed essere
stato da almeno 10 anni residente in provincia di Belluno;
c) avere, al momento della presentazione della domanda, la residenza continuativa da almeno 10 anni in
Provincia di Belluno con preferenza per i residenti nel territorio delle Riserve che hanno raggiunto l'indice di
densità massima;
d) essere già stato socio della medesima Riserva per almeno cinque anni;
e) avere avuto la residenza alla nascita e la residenza per almeno dieci anni, anche in modo non
continuato, nel territorio della Riserva;
f) essere residenti nel territorio della Riserva da meno di dieci anni;
g) Essere residente nel territorio della Provincia da meno di 10 anni.
h) possedere da almeno dieci anni un fondo agricolo e in attività di coltivazione insistente nella Riserva;
i) avere la residenza in altri comuni che confinano con la provincia di Belluno.
VI. A parità di requisiti saranno preferiti coloro che abbiano una maggiore anzianità di residenza nel
territorio della Riserva, intesa come la più lontana data di prima iscrizione all'anagrafe del relativo comune.
VII. Le deroghe ai sensi dell'art. 24 comma VI della L.R. n. 50/93 sono ammesse solo con riguardo a
domande di iscrizione di cacciatori residenti nel territorio della Riserva.
VIII. Le Riserve che non hanno raggiunto la densità venatoria massima stabilito dal piano faunistico devono
iscrivere i cacciatori che ne facciano richiesta, fino al raggiungimento dell'80% del numero previsto dal
Piano, nel rispetto delle priorità indicate al comma V.
IX. L'iscrizione alla Riserva potrà essere rifiutata ai cacciatori che nei sei anni precedenti abbiano subito
sanzioni penali, amministrative o disciplinari con sentenza passata in giudicato o con provvedimento
definitivo, per gravi violazioni sulle norme della caccia.
X. Il cacciatore che abbia subito un provvedimento disciplinare di espulsione dalla Riserva in cui risulta
iscritto non può più essere riammesso alla stessa per un periodo minimo di dieci anni.
ART. 8 - MODALITA' DI ISCRIZIONE
I. La domanda d'iscrizione indirizzata al Presidente della Riserva, sarà redatta da ogni richiedente su
modulo predisposto dalla Provincia, od in carta libera purché completata in ogni sua parte essenziale ai fini
della verifica del possesso dei requisiti e delle priorità regolamentari.
II. Il possesso dei requisiti e delle condizioni richieste nella domanda di ammissione, saranno certificate ed
autenticate ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia (dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà).
III. Le dichiarazioni mendaci, oltre che comportare le conseguenze previste dalla legge determinano il
rigetto della domanda o la decadenza della qualità di socio.
IV. L'inosservanza degli adempimenti indicati ai commi I, II del presente articolo, comporta l'invalidità della
domanda.
V. La domanda dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno alla
Riserva alla quale si chiede di essere ammessi, che dovrà esprimere su di essa un parere obbligatorio
motivato in forma chiara che dovrà risultare dal verbale della seduta, circa le ragioni ed i criteri applicati nel
valutare la stessa.
VI. Il Presidente provvede sulle domande entro il 10 marzo di ogni anno dandone comunicazione scritta,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, entro i successivi 20 giorni. Qualora il
Presidente non provveda entro il termine stabilito la domanda si intende accolta in tutte quelle Riserve che
non abbiano superato l'indice massimo di densità venatoria; nelle altre Riserve la domanda si intende
comunque respinta.
VII. Contro il provvedimento di eventuale rigetto della domanda è ammesso ricorso alla Provincia entro e
non oltre il 15 aprile, a pena di decadenza.
VIII. Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni dal suo avvio, con apposito provvedimento,
comunicato all'interessato e alla Riserva.
IX. La Provincia, nell'esaminare i ricorsi, accerta eventuali irregolarità.
X. In tal caso si procede alla riformulazione della graduatoria dei richiedenti secondo i criteri stabiliti dall'art.
7, fermo restando, comunque, il numero dei soci da ammettere prefissato dalla Riserva ai sensi del comma
V del succitato art. 7.
XI. Il Presidente della Riserva provvede in conformità.
XII. Il socio ammesso dovrà versare alla Riserva entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di
ammissione, a pena di decadenza, la quota associativa prevista.
XIII. La Riserva provvede all'iscrizione del socio nel registro, adempiute le formalità previste dallo statuto.
XIV. Il Presidente della Riserva trasmette alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno copia del registro
aggiornato degli iscritti alla Riserva corredato con la documentazione concernente i nuovi soci.
XV. La Provincia effettua il controllo della regolarità delle nuove iscrizioni e, ove ricorrano violazioni delle
norme di ammissione, provvede in via sostitutiva.
ART. 9 - TESSERA ASSOCIATIVA
I. Al socio viene consegnata apposita tessera associativa della Riserva; il socio è tenuto ad averla sempre
con sé durante l'attività venatoria.
ART. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE DI PRIMA ISCRIZIONE
I. Ciascuna Riserva determina la quota di prima iscrizione dei soci comprensiva del costo della tessera di
associazione alla Riserva, del contributo per la costituzione del fondo sociale e della quota associativa
annuale di cui all'art. 11. La quota di prima iscrizione non potrà comunque essere superiore di 5 volte
rispetto all'importo della quota annuale di Riserva.
ART. 11 - QUOTA ANNUALE DI RISERVA
I. Ciascuna Riserva fissa entro il 30 novembre di ogni anno, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla L.R.
n.50/93, l'ammontare della quota associativa dovuta da ciascun socio per il concorso nelle spese di
gestione della Riserva nell'anno successivo.
II. La Riserva, nell'ambito della pianificazione dei prelievi può prevedere delle quote aggiuntive anche
differenziate per singola specie.
III. La quota associativa annuale include anche il contributo previsto dall'art. 21 commi XI e XII della L.R.
n.50/1993.
IV. Il mancato versamento da parte del socio della quota associativa annuale entro e non oltre il mese di
febbraio di ciascun anno, determina la decadenza della qualità di socio, che va dichiarata dal Presidente
della Riserva mediante comunicazione scritta all’interessato entro e non oltre il 30 marzo dell’anno in cui
non è avvenuto il pagamento.
ART. 12 - PERMESSI D'OSPITE
I. Salvo quanto sancito nel comma III è facoltà delle Riserve concedere permessi d'ospite a cacciatori che
presentino richiesta al Presidente di Riserva.
II. I permessi d'ospite sono di tre tipi:
- permesso giornaliero alla stanziale;
- permesso giornaliero alla migratoria;
- permesso annuale per i residenti nel territorio della Riserva che non siano già soci di altre Riserve della
provincia di Belluno e purché la Riserva abbia superato l’indice massimo di densità venatoria, ad un costo
non superiore a quello dell’associazione.
III. Il Comitato direttivo decide il numero di permessi da rilasciare, le modalità di rilascio ed il relativo costo
garantendo il rilascio del permesso annuale a tutti i cacciatori residenti nel territorio della Riserva da almeno
10 anni, ad un costo uniformato a quello della quota associativa. I permessi di cui al comma II non potranno
essere rilasciati ai soci, durante il periodo di sospensione dalla qualifica di socio. Tale permesso annuale
potrà essere rifiutato ai cacciatori che abbiano subito, nei sei anni precedenti alla domanda, sanzioni penali
o amministrative per violazioni alle norme sulla caccia. Il Permesso potrà essere ritirato nel corso dell’anno
al cacciatore che incorra in sanzioni penali o amministrative relative all'attività venatoria.
IV. Per il rilascio dei permessi annuali i cacciatori interessati devono far pervenire apposita domanda scritta
alla Riserva entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. La domanda dei cacciatori residenti nella Riserva da
almeno 10 anni deve contenere apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti; il mancato riscontro
dei requisiti dichiarati potrà comportare il ritiro del permesso eventualmente già rilasciato. I permessi
annuali concessi devono essere comunicati dalla Riserva alla Provincia e, se di numero inferiore rispetto al
numero complessivo delle richieste, devono essere rilasciati seguendo l’ordine di anzianità di residenza
anagrafica dei richiedenti.
V. Sul permesso dovrà essere indicato il nominativo dell'ospite, la data di uscita, la/le specie cacciata/e, e
l'eventuale nominativo del socio accompagnatore; non sono ammesse correzioni.
VI. I capi abbattuti sono detratti dal piano di abbattimento.
VII. Il Presidente di Riserva ha la facoltà di concedere i permessi con l’obbligo dell'accompagnamento; in tal
caso l'ospite, durante l'intera attività venatoria, dovrà essere continuamente accompagnato da un socio
della Riserva.
ART. 13 – BILANCIO
I. Ciascuna Riserva approva annualmente, secondo quanto previsto dallo statuto, il bilancio preventivo e
consuntivo.
II. Il bilancio consuntivo è soggetto a verifica da parte dei Revisori dei conti.
III. Copia del bilancio preventivo e consuntivo, con allegata la relazione dei Revisori, è inviata alla Provincia
entro il 31 marzo di ogni anno.
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI
I. La Provincia attua le competenze ad essa attribuite dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 50/93 mediante i
propri uffici e, limitatamente alle funzioni indicate al precedente art. 2, tramite le Riserve alpine di caccia. II.
La Provincia esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli atti delle Riserve in relazione alla
necessità di tutelare e proteggere il patrimonio faunistico provinciale e di assicurare una corretta attività
venatoria.
III. A tale scopo:
a) approva lo statuto di ciascuna Riserva ai sensi del precedente art. 3;
b) vigila sulla corretta esecuzione dell'elezione degli organi di Riserva;
c) vigila sul funzionamento degli organi della Riserva;
d) controlla i bilanci preventivi e consuntivi;
e) verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano faunistico venatorio provinciale e vigila sulla
attuazione dei piani di abbattimento, dei piani di ripopolamento e dei piani di ripristino ambientale;
f) provvede in materia di sanzioni disciplinari su delega delle Riserve;
g) impartisce direttive sull'attuazione dei compiti previsti dal comma III del precedente art. 2.
IV. In caso di mancata approvazione del bilancio, nei termini stabiliti dal regolamento o di grave ritardo o di
mancata adozione degli altri atti fondamentali della Riserva, la Provincia nomina, con decreto del
Presidente, un commissario ad acta che provvede agli adempimenti nel termine di 90 giorni.
V. In caso di ripetute e/o gravi violazioni di legge o di regolamento, di manifesta inattività o di contrasto
permanente degli organi della Riserva la Provincia provvede, con delibera del Presidente della Provincia,
allo scioglimento degli organi ed indice nuove elezioni, nominando al contempo un Commissario generale
per la gestione provvisoria della Riserva.
VI. Il Presidente della Riserva che ha subito il commissariamento generale non è rieleggibile alla carica per
un periodo di cinque anni, a decorrere dall’effett

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